Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 124 Principio

1 Oltre alle esigenze, applicabili a tutte le banche, relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi giusta i titoli secondo, terzo e quarto, alle banche di rilevanza sistemica si applicano anche le esigenze particolari del presente titolo.

2 L’entità delle esigenze particolari è definita al massimo livello del gruppo finanziario.

3 Le esigenze particolari devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario, a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR82 e a livello di ogni società di intermediazione mobiliare autorizzata conformemente alla LIsFi da:

a.
le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica;
b.
l’unità superiore di un gruppo finanziario, se il perimetro di consolidamento di quest’ultimo comprende un’unità di cui alla lettera a;
c.
le unità ai vertici di importanti gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un’unità di cui alla lettera a; e
d.
le unità che, in virtù della loro funzione centrale e della loro dimensione relativa, sono importanti per il gruppo finanziario.83

4 In singoli casi, la FINMA può escludere le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica, ma la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.84

81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

82 RS 952.0

83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

84 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 120123

Aufgehoben

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.