1 Oltre alle esigenze, applicabili a tutte le banche, relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi giusta i titoli secondo, terzo e quarto, alle banche di rilevanza sistemica si applicano anche le esigenze particolari del presente titolo.
2 L’entità delle esigenze particolari è definita al massimo livello del gruppo finanziario.
3 Le esigenze particolari devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario, a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR82 e a livello di ogni società di intermediazione mobiliare autorizzata conformemente alla LIsFi da:
4 In singoli casi, la FINMA può escludere le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica, ma la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.84
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).
84 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).
Aufgehoben
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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