Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 117 Posizioni fuori bilancio

1 Le posizioni fuori bilancio che figurano nel portafoglio della banca devono essere convertite nel loro equivalente di credito applicando il fattore di conversione del credito secondo l’allegato 1. Le singole rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni fuori bilancio possono essere dedotti. Se si tratta delle posizioni di cui all’allegato 1 numero 1.3, occorre applicare un fattore di conversione del credito pari allo 0,1 anziché allo 0,0.

2 Agli impegni di credito irrevocabili nell’ambito di un credito sindacato devono essere applicati i seguenti fattori di conversione del credito:

a.
0,1 dal momento dell’assunzione dell’impegno da parte della banca fino a quello della ricezione e della conferma da parte della controparte;
b.
0,5 dal e compreso il momento dell’accettazione dell’impegno della banca da parte della controparte fino al momento dell’avvio della fase di sindacazione;
c.
0,5 per la quota non sindacata durante la fase di sindacazione, nonché 1 per la quota propria prevista;
d.
1,0 per l’intera quota non sindacata dopo 90 giorni (rischio residuo).

Art. 116 Weitere Bilanzpositionen

Für Bilanzpositionen, die im Bankenbuch aufgeführt sind und nicht unter Artikel 115 fallen, ist der Buchwert nach Rechnungslegung massgebend. Einzelwertberichtigungen und Einzelrückstellungen, die für bilanzielle Positionen gebildet wurden, können abgezogen werden. Alternativ kann die Bank auch den Bruttowert ohne Abzug von Einzelwertberichtigungen und Wertanpassungen verwenden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.