Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 109 Gruppo di controparti associate

1 Sono considerate gruppo di controparti associate le controparti:

a.
fra le quali vi è un rapporto di controllo o un’interdipendenza economica;
b.
detenute come partecipazione dalla medesima persona o che ne sono dominate direttamente o indirettamente; o
c.
che formano un consorzio.

2 I gruppi di controparti associate devono essere trattati come singola unità.

3 Se la posizione complessiva nei confronti di una singola controparte supera il 5 per cento dei fondi propri di base computabili, entro tre mesi, e in seguito con cadenza adeguata, deve essere verificata l’esistenza di un’interdipendenza economica fra le controparti.

4 Le controparti centrali non sono considerate un gruppo di controparti associate se le posizioni esistenti nei loro confronti riguardano prestazioni di servizi di compensazione.

5 Le imprese dell’ente pubblico giuridicamente indipendenti non sono considerate, congiuntamente all’ente di diritto pubblico che le domina, un gruppo di controparti associate se:

a.
l’ente di diritto pubblico non risponde per legge degli impegni dell’impresa; o
b.
l’impresa è una banca.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 107

73 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7625).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.