(art. 3g cpv. 3 e 4 LBCR)
Gli organi direttivi delle società del gruppo importanti di una banca di rilevanza sistemica che hanno sede in Svizzera devono essere occupati in modo da evitare possibilmente conflitti d’interesse e garantire gli interessi della società del gruppo importante in caso di conflitto d’interesse all’interno del gruppo finanziario.
(Art. 3g Abs. 3 und 4 BankG)
Die Leitungsorgane wesentlicher Gruppengesellschaften einer systemrelevanten Bank, die Sitz in der Schweiz haben, so zu besetzen, dass Interessenkonflikte möglichst vermieden und die Interessen der wesentlichen Gruppengesellschaft im Fall eines Interessenkonflikts innerhalb der Finanzgruppe gewahrt werden.
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