(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)
1 I costi della pubblicazione sono coperti con agli averi non rivendicati oggetto della pubblicazione.
2 Essi devono essere proporzionati agli averi non rivendicati.
(Art. 37m Abs. 1 und 4 BankG)
1 Die Kosten der Publikation werden aus den betroffenen nachrichtenlosen Vermögenswerten gedeckt.
2 Sie haben in einem angemessenen Verhältnis zu den nachrichtenlosen Vermögenswerten zu stehen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.