(art. 3 cpv. 3 LBCR)
I banchieri privati devono inserire nel contratto di società o in un regolamento interno le disposizioni concernenti l’organizzazione della loro banca.
(Art. 3 Abs. 3 BankG)
Die Privatbankiers haben die erforderlichen organisatorischen Bestimmungen in den Gesellschaftsvertrag oder in ein Reglement aufzunehmen.
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