1 I fornitori di servizi finanziari indicano ai loro clienti:
2 Essi li informano inoltre su:
3 Nel caso di una raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari, il fornitore di servizi finanziari mette a disposizione del cliente privato anche il foglio informativo di base sempre che per lo strumento raccomandato sia previsto l’obbligo di redigere tale documento (art. 58 e 59). Nel caso di uno strumento finanziario composto, il foglio informativo di base va messo a disposizione unicamente per tale strumento.
4 Il fornitore di servizi finanziari non è tenuto a mettere a disposizione il foglio informativo di base se il suo servizio consiste esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati del cliente, salvo che un foglio informativo di base relativo allo strumento finanziario sia già disponibile.
5 Nel caso di una raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari per i quali è previsto l’obbligo di redigere un prospetto (art. 35–37), il fornitore di servizi finanziari mette gratuitamente a disposizione del cliente privato il prospetto se questi ne fa richiesta.
6 La pubblicità deve essere contrassegnata come tale.
1 Finanzdienstleister informieren ihre Kundinnen und Kunden über:
2 Sie informieren zusätzlich über:
3 Bei der persönlichen Empfehlung von Finanzinstrumenten stellen die Finanzdienstleister der Privatkundin oder dem Privatkunden zusätzlich das Basisinformationsblatt zur Verfügung, sofern ein solches für das empfohlene Finanzinstrument zu erstellen ist (Art. 58 und 59). Bei einem zusammengesetzten Finanzinstrument ist nur für dieses ein Basisinformationsblatt zur Verfügung zu stellen.
4 Kein Basisinformationsblatt muss zur Verfügung gestellt werden, wenn die Dienstleistung ausschliesslich in der Ausführung oder Übermittlung von Kundenaufträgen besteht, ausser wenn bereits ein Basisinformationsblatt für das Finanzinstrument vorhanden ist.
5 Bei der persönlichen Empfehlung von Finanzinstrumenten, für die ein Prospekt zu erstellen ist (Art. 35–37), stellen die Finanzdienstleister der Privatkundin oder dem Privatkunden auf Anfrage kostenlos einen Prospekt zur Verfügung .
6 Werbung muss als solche gekennzeichnet sein.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.