1 Il cliente ha in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio dossier e di tutti gli altri documenti che lo riguardano che il fornitore di servizi finanziari ha elaborato nell’ambito della relazione d’affari.
2 Con il consenso del cliente, la consegna può avvenire in forma elettronica.
1 Die Kundin und der Kunde haben jederzeit Anspruch auf Herausgabe einer Kopie ihres Dossiers sowie sämtlicher weiterer sie betreffenden Dokumente, die der Finanzdienstleister im Rahmen der Geschäftsbeziehung erstellt hat.
2 Mit Einverständnis der Kundin oder des Kunden kann die Herausgabe in elektronischer Form erfolgen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.