1 La pubblicità relativa agli strumenti finanziari deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
2 Nella pubblicità si rinvia al prospetto e al foglio informativo di base relativo allo strumento finanziario in questione e si indica dove si possono ottenere.
3 La pubblicità e le altre informazioni sugli strumenti finanziari destinate agli investitori devono corrispondere alle indicazioni contenute nel prospetto e nel foglio informativo di base.
1 Werbung für Finanzinstrumente muss als solche klar erkennbar sein.
2 In der Werbung ist auf den Prospekt und das Basisinformationsblatt zum jeweiligen Finanzinstrument und auf die Bezugsstelle hinzuweisen.
3 Werbung und andere an die Anlegerinnen und Anleger gerichtete Informationen über Finanzinstrumente müssen mit den im Prospekt und im Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben übereinstimmen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.