1 Per gli investimenti collettivi di capitale aperti di cui al titolo secondo della LICol27, la direzione del fondo (art. 32 LIsFi28) e la società d’investimento a capitale variabile (SICAV) (art. 13 cpv. 2 lett. b LICol) redigono un prospetto.
2 Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga comunicato dove il regolamento può essere ottenuto prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.
3 Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni, oltre al regolamento del fondo, devono figurare nel prospetto.
4 Il prospetto e le sue modifiche devono essere sottoposti senza indugio alla FINMA.
1 Für offene kollektive Kapitalanlagen nach dem 2. Titel des KAG29 erstellen die Fondsleitung (Art. 32 FINIG30) und die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) (Art. 13 Abs. 2 Bst. b KAG) einen Prospekt.
2 Der Prospekt enthält das Fondsreglement, sofern den interessierten Personen nicht mitgeteilt wird, wo dieses vor Vertragsabschluss oder vor der Zeichnung bezogen werden kann.
3 Der Bundesrat legt fest, welche Angaben neben dem Fondsreglement im Prospekt aufgeführt werden müssen.
4 Der Prospekt und seine Änderungen sind unverzüglich der FINMA einzureichen.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.