Se non sussiste alcun obbligo di pubblicare un prospetto, gli offerenti di strumenti finanziari o gli emittenti garantiscono la parità di trattamento tra gli investitori quando trasmettono loro informazioni essenziali riguardanti un’offerta pubblica.
Besteht keine Prospektpflicht, so behandeln die Anbieter oder Emittenten die Anlegerinnen und Anleger gleich, wenn sie diesen wesentliche Informationen zu einem öffentlichen Angebot zukommen lassen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.