1 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle operazioni con clienti istituzionali.
2 I clienti professionali possono disporre espressamente che nei loro confronti i fornitori di servizi finanziari non sono tenuti ad osservare le norme di comportamento di cui agli articoli 8, 9, 15 e 16.
1 Bei Geschäften mit institutionellen Kunden finden die Bestimmungen dieses Kapitels keine Anwendung.
2 Professionelle Kunden können ausdrücklich darauf verzichten, dass Finanzdienstleister die Verhaltensregeln nach den Artikeln 8, 9, 15 und 16 anwenden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.