1 La SECO esegue i controlli. Può ordinare sequestri o confische.
2 I controlli al confine sono di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini10.
10 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
1 Das SECO führt die Kontrollen durch. Es kann Beschlagnahmungen oder Einziehungen anordnen.
2 Die Kontrollen an der Grenze obliegen dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit9.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.