1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
2 Se necessario all’esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.
1 Der Bundesrat vollzieht dieses Gesetz.
2 Soweit es für den Vollzug erforderlich ist, kann der Bundesrat völkerrechtliche Verträge abschliessen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.