Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 23 marzo 20012 sul commercio ambulante
(legge federale);
in applicazione della legge federale del 12 giugno 20093 sulla sicurezza dei
prodotti;
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio,5
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