1 Le casse d’orologio di metallo prezioso non devono essere messe in commercio prima che siano state oggetto di un controllo ufficiale. Il controllo deve essere domandato dal fabbricante o dalla persona che mette in commercio la cassa.
2 Per tutti gli altri lavori di metalli preziosi e plurimetallici, il controllo ufficiale può essere domandato dai rispettivi detentori.
22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).
1 Uhrgehäuse aus Edelmetall müssen einer amtlichen Prüfung unterzogen werden, bevor sie in Verkehr gebracht werden. Die Prüfung ist vom Hersteller oder von derjenigen Person zu beantragen, die das Uhrgehäuse in Verkehr bringt.
2 Für alle übrigen Edelmetallwaren und für Mehrmetallwaren kann der Inhaber der Ware die amtliche Prüfung beantragen.
24 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 1994, in Kraft seit 1. Aug. 1995 (AS 1995 3102; BBl 1993 II 1033).
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