1 Gli strumenti di misurazione ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione fino alla scadenza dell’ammissione.
2 Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo la scadenza dell’ammissione.
3 Nella verificazione lo scarto standard s degli scarti non deve superare l’1,2 per cento in tutti gli strumenti di misurazione. Per il rimanente si applicano gli errori massimi tollerati di cui all’allegato della presente ordinanza.
1 Messmittel, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden, können noch bis zum Ablauf der Zulassung in Verkehr gebracht und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2 der Messmittelverordnung unterzogen werden.
2 Sie dürfen auch nach Ablauf der Zulassung nachgeeicht werden.
3 Die Standardabweichung s der Abweichungen darf bei der Eichung für alle Messmittel höchstens 1,2 Prozent betragen. Im Übrigen gelten die Fehlergrenzen nach dem Anhang.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.