Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico devono essere sottoposti ogni anno alle verificazioni successive, eseguite dagli uffici cantonali di verificazione conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4551).
Messmittel für Gasgemischanteile müssen jährlich nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 3 Ziffer 1 der vorliegenden Verordnung durch die kantonalen Eichämter nachgeeicht werden.
16 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 19. Nov. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4551).
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