1 Gli audiometri devono essere sottoposti annualmente ad una verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.4
2 La verificazione successiva viene eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione.
3 Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o abbreviare i termini delle verificazioni successive, se le caratteristiche metrologiche lo consentono o lo esigono.
4 Correzione del 12 giu. 2018 (RU 2018 2323).
1 Audiometer müssen jährlich einer Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung unterzogen werden.4
2 Das METAS oder eine Eichstelle führt die Nacheichung durch.
3 Das METAS kann die Fristen für einzelne Messmittel oder Bauarten verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften dies erlauben oder verlangen.
4 Die Berichtigung vom 12. Juni 2018 betrifft nur den italienischen Text (AS 2018 2323).
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