941.213 Ordinanza del DFGP del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (OSPNA)
941.213 Verordnung des EJPD vom 16. April 2004 über nichtselbsttätige Waagen (NSWV)
Art. 12 Obbligo di annunciare e di informare
Chi immette sul mercato, a titolo professionale, strumenti per pesare a funzionamento non automatico deve:
- a.
- annunciare al METAS il proprio nome e indirizzo e la categoria degli strumenti per pesare, al più tardi al momento della loro immissione sul mercato;
- b.
- informare l’utilizzatore sui suoi obblighi secondo la sezione 3.
Art. 12 Melde- und Informationspflicht
Wer nichtselbsttätige Waagen gewerbsmässig in Verkehr bringt, muss:
- a.
- dem METAS spätestens zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens seinen Namen, seine Adresse sowie die Waagenkategorie angeben;
- b.
- den Verwender über die Pflichten nach dem 3. Abschnitt informieren.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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