1 La verificazione iniziale degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas il cui tipo è stato ammesso in virtù del diritto previgente è effettuata dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato conformemente ai requisiti e agli errori massimi tollerati previsti dal diritto previgente.
2 Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas immessi in commercio in virtù del diritto previgente possono essere oggetto di una verifica successiva, non vincolata a scadenze, conformemente ai requisiti e agli errori massimi tollerati previsti dal diritto previgente.
1 Die Ersteichung von Abgasmessmitteln für Öl- und Gasfeuerungen, deren Bauart nach bisherigem Recht zugelassen wurde, erfolgt durch das METAS oder eine ermächtigte Eichstelle gemäss den Anforderungen und den Eichfehlergrenzen nach bisherigem Recht.
2 Abgasmessmittel für Öl- und Gasfeuerungen, die nach bisherigem Recht in Verkehr gebracht wurden, können unbefristet gemäss den Anforderungen und Eichfehlergrenzen nach bisherigem Recht nachgeeicht werden.
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