Le informazioni sullo strumento di misurazione secondo l’allegato 1 numero 9.3, destinate all’utilizzatore, devono essere redatte nelle lingue ufficiali delle regioni della Svizzera nelle quali lo strumento di misurazione è presumibilmente impiegato. In casi particolari, il METAS può accordare deroghe, se tale esigenza è sproporzionata e l’utilizzazione corretta dello strumento di misurazione è evidente e può essere garantita anche senza traduzione nelle lingue ufficiali.
20 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207). Die Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.
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