1 Negli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza o alla superficie, il contenuto effettivo al momento della prima immissione in commercio non può essere inferiore alla quantità nominale.
2 Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza devono adempiere i seguenti requisiti:
3 Per gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla superficie è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 3 per cento.
1 Bei nach Länge oder Fläche gekennzeichneten Fertigpackungen gleicher Nennfüllmenge darf die Füllmenge zur Zeit des erstmaligen Inverkehrbringens im Mittel nicht kleiner sein als die Nennfüllmenge.
2 Bei nach Länge gekennzeichneten Fertigpackungen sind folgende Anforderungen einzuhalten:
3 Bei nach Fläche gekennzeichneten Fertigpackungen ist eine Minusabweichung von höchstens 3 Prozent zulässig.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.