1 La persona iscritta nel registro delle professioni psicologiche può chiedere all’UFSP per via elettronica o per scritto informazioni sui dati degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 che la concernono.
2 Per ottenere le informazioni per via elettronica deve chiedere all’UFSP un nome utente e una password.
3 L’UFSP comunica alla persona interessata i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 che la concernono mediante un collegamento securizzato.
1 Jede im Register eingetragene Person kann beim BAG schriftlich oder elektronisch Auskunft über Einträge von besonders schützenswerten Personendaten nach Artikel 6 Absatz 2 zu ihrer Person beantragen.
2 Für die elektronische Auskunft muss sie beim BAG einen Benutzernamen und ein Passwort beantragen.
3 Das BAG gibt der betroffenen Person die besonders schützenswerten Personendaten nach Artikel 6 Absatz 2 zu ihrer Person über eine sichere Verbindung bekannt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.