1 L’autorità che ha disposto il blocco indennizza integralmente i fornitori di servizi di telecomunicazione per le installazioni necessarie a mettere in atto il blocco e per il loro esercizio. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
2 Previa informazione dell’autorità d’esecuzione, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono temporaneamente esimersi dal mettere in atto il blocco se questo ha effetti negativi sulla qualità della rete.
1 Die Fernmeldedienstanbieterinnen werden für die zur Umsetzung der Sperre notwendigen Einrichtungen sowie für deren Betrieb von der verfügenden Behörde vollumfänglich entschädigt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
2 Die Fernmeldedienstanbieterinnen können nach Information der Vollzugsbehörde vorübergehend von der Umsetzung der Sperre absehen, wenn sich diese negativ auf die Qualität der Netzleistung auswirken.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.