1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione non possono accettare o emettere assegni al portatore.
2 Possono accettare assegni emessi a loro nome. Al momento dell’accettazione, accertano l’identità della persona che ha emesso l’assegno e registrano l’operazione.
3 Possono conservare le vincite sotto forma di deposito a disposizione dei giocatori. È vietato corrispondere interessi su tali depositi.
4 Nel settore dei giochi in linea, la tenuta di un conto giocatore personale è ammessa. Non sono corrisposti interessi su tali conti. Il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per il conto giocatore.
1 Spielbanken und Veranstalterinnen von Grossspielen dürfen keine Inhaberchecks annehmen oder ausstellen.
2 Sie dürfen auf ihren Namen ausgestellte Checks annehmen. Sie müssen sich bei der Annahme über die Identität der Person vergewissern, die den Check ausstellt, und den Vorgang registrieren.
3 Sie können den Spielerinnen und Spielern die Gewinne in Form eines Depots zur Verfügung halten. Sie dürfen die Depotguthaben nicht verzinsen.
4 Im Online-Bereich ist die Führung eines persönlichen Spielerkontos zulässig. Kontoguthaben werden nicht verzinst. Der Bundesrat kann festlegen, welchen Betrag das Spielerkonto maximal enthalten darf.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.