Entro al massimo due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni organizzative e procedurali di cui al capitolo 9 sezione 2. Fino all’entrata in vigore di tale adeguamento, si applica il diritto anteriore.
Die Kantone passen ihre Gesetzgebung bis spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an die organisations- und verfahrensrechtlichen Vorgaben des 2. Abschnitts des 9. Kapitels an. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt das bisherige Recht.
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