930.114
del 25 novembre 2015 (Stato 19 luglio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),
ordina:
930.114
vom 25. November 2015 (Stand am 19. Juli 2016)
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