Gli obblighi degli organismi di valutazione della conformità sono definiti nell’allegato 4.
Die Pflichten der Konformitätsbewertungsstellen sind in Anhang 4 festgehalten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.