1 I pescatori devono annunciare immediatamente all’autorità competente le morie di pesci.
2 I marchi applicati ai pesci catturati vanno staccati con cura e consegnati agli organi di vigilanza sulla pesca con una breve informazione circa la specie, la lunghezza e il peso del pesce nonché la data e il luogo della cattura.
1 Fischerinnen und Fischer haben Beobachtungen über Fischsterben unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen.
2 Marken an gefangenen Fischen sind sorgfältig zu lösen und mit einer kurzen Mitteilung über Art, Länge und Gewicht des Fisches sowie Fangtag und Fangort an die Fischereiaufsicht abzuliefern.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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