1 Con l’autorizzazione dell’autorità competente, il titolare di una patente di pesca sul declivio o di una patente di pesca d’alto lago può eleggere un sostituto per la durata di sei settimane all’anno, senza indicare motivazioni, o fino a tre mesi all’anno in caso di malattia, dietro presentazione di un attestato medico. In casi motivati l’autorità competente può concedere deroghe.
2 Può essere sostituto soltanto chi è o è stato a sua volta titolare di una patente di pesca sul declivio o di una patente di pesca d’alto lago, oppure chi ha un’esperienza professionale di almeno due anni nella pesca fluviale e lacustre come itticoltore, operaio specializzato della pesca professionale o esperto dell’industria peschereccia.
5 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 27 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7621).
1 Der Inhaber oder die Inhaberin eines Haldenpatentes oder Hochseepatentes kann sich mit Bewilligung der zuständigen Behörde ohne Angaben von Gründen für die Dauer von sechs Wochen pro Jahr, im Krankheitsfall mit ärztlichem Attest bis zu drei Monaten pro Jahr vertreten lassen. In begründeten Fällen kann die zuständige Behörde Ausnahmen bewilligen.
2 Stellvertreter oder Stellvertreterin kann nur sein, wer selber Inhaber oder Inhaberin eines Haldenpatentes oder eines Hochseepatentes ist oder war oder wer als Fischwirt, Fischereifacharbeiter oder Fischwirtschaftsmeister über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in der Fluss- und Seenfischerei verfügt.
5 Eingefügt durch Ziff. I der V des UVEK vom 27. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7621).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.