Per quanto concerne gli impianti esistenti, i Cantoni impongono provvedimenti ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1, a condizione che essi siano economicamente sopportabili.
Die Kantone sorgen dafür, dass bei bestehenden Anlagen Massnahmen nach Artikel 9 Absatz 1 getroffen werden, soweit sie wirtschaftlich tragbar sind.
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