Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.443.116 Ordinanza dell’USAV del 24 novembre 2022 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria

916.443.116 Verordnung des BLV vom 24. November 2022 über Massnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza

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Art. 8 Misure per i detentori di animali

1 I detentori di animali nella zona di controllo devono proteggere la loro azienda detentrice di pollame dall’introduzione dell’influenza aviaria. A tal fine, essi adottano una delle seguenti misure:

a.
limitano l’uscita del pollame da cortile all’area con clima esterno chiusa;
b.
assicurano che nell’area esterna le poste di foraggiamento e abbeveraggio siano inaccessibili agli uccelli selvatici e che le aree di uscita e i bacini d’acqua siano protetti dall’entrata di uccelli selvatici mediante recinzioni o reti con maglie di dimensioni non superiori a 4 cm;
c.
tengono il pollame da cortile in un pollaio chiuso o in un altro sistema di stabulazione chiuso non accessibile agli uccelli selvatici.

2 Devono tenere separati gli uccelli degli ordini dei galliformi (Galliformes) dagli uccelli degli ordini degli anseriformi (Anseriformes) e dei ratiti (Struthioniformes).

3 Devono impedire che il virus sia introdotto nell’azienda detentrice di pollame attraverso le persone e le attrezzature:

a.
limitando allo stretto necessario il numero di persone che hanno accesso all’azienda;
b.
allestendo una stazione igienizzante;
c.
provvedendo affinché:
1.
nell’azienda si entri esclusivamente con indumenti e scarpe utilizzati solo per lavorare in azienda e che questi siano regolarmente lavati o puliti, e
2.
tutte le persone si lavino e disinfettino le mani prima di entrare nell’azienda e dopo aver terminato il lavoro.

Art. 11 Märkte und Ausstellungen

An Märkten, Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen im Kontrollgebiet darf kein Geflügel aufgeführt werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.