Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.443.116 Ordinanza dell’USAV del 24 novembre 2022 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria

916.443.116 Verordnung des BLV vom 24. November 2022 über Massnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza

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Art. 6 Esportazione di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso i Paesi terzi

1 L’esportazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1ter lettere a e b dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso i Paesi terzi è vietata.

2 L’esportazione di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1ter lettere c–e dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso Paesi terzi richiede un’autorizzazione. Il veterinario cantonale autorizza l’esportazione se:

a.
l’esportatore presenta documenti che consentono la tracciabilità dei prodotti animali, incluse tutte le fasi di produzione;
b.
le aziende detentrici di pollame da cui l’esportatore ha acquistato i prodotti animali o i loro prodotti di base di origine animale sono state sottoposte all’esame per accertare la presenza dell’influenza aviaria e quest’ultimo ha dato esito negativo;
c.
per i sottoprodotti di origine animale sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 3;
d.
sono rispettate le condizioni per l’importazione del Paese di destinazione;
e.
sono rispettate le condizioni per il transito di eventuali Paesi di transito; e
f.
sulla base dell’attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impediscono l’esportazione.

Art. 9 Melde- und Aufzeichnungspflicht von Tierhalterinnen und Tierhaltern

1 Tierhalterinnen und Tierhalter müssen ausgeprägte respiratorische Symptome bei Tieren in ihrer Geflügelhaltung, einen Rückgang der Legeleistung oder eine Abnahme der Futter- und Wasseraufnahme einer Tierärztin oder einem Tierarzt melden.

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, die 100 und mehr Stück Geflügel halten, müssen zusätzlich Aufzeichnungen zu umgestandenen Tieren und besonderen Krankheitsanzeichen machen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.