1 L’esportazione di carne di pollame dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata, a meno che essa non sia stata sottoposta a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6879.
2 L’esportazione di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata. L’esportazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.
3 L’esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata, a meno che:
4 L’esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile secondo i capoversi 1–3 necessita dell’autorizzazione del veterinario cantonale.
9 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.
10 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.
Das Kontrollgebiet umfasst die ganze Schweiz und die deutsche Enklave Büsingen.
8 Fassung gemäss Ziff. I der V des BLV vom 8. Febr. 2023, in Kraft vom 9. Febr. bis zum 15. März 2023 (AS 2023 58). Verlängert bis zum 30. April 2023 (siehe Art. 13 Abs. 6).
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