Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.443.116 Ordinanza dell’USAV del 24 novembre 2022 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria

916.443.116 Verordnung des BLV vom 24. November 2022 über Massnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza

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Art. 2a Macellazione di pollame da cortile dalle zone intermedie

1 I detentori di animali nelle zone intermedie che devono notificare la stabulazione di effettivi di pollame secondo l’articolo 18b capoverso 1 OFE devono annunciare le macellazioni previste al veterinario cantonale con cinque giorni lavorativi di anticipo.

2 Il veterinario cantonale garantisce che il pollame da cortile sia sottoposto all’esame per l’individuazione dei virus dell’influenza A prima della macellazione. Se il risultato dell’esame è negativo, la macellazione può avvenire anche al di fuori della zona intermedia.

Art. 2a

6 Eingefügt durch Ziff. I der V des BLV vom 8. Febr. 2023, in Kraft vom 9. Febr. bis zum 8. März 2023 (AS 2023 58).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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