1 I detentori di animali nelle zone intermedie che devono notificare la stabulazione di effettivi di pollame secondo l’articolo 18b capoverso 1 OFE devono annunciare le macellazioni previste al veterinario cantonale con cinque giorni lavorativi di anticipo.
2 Il veterinario cantonale garantisce che il pollame da cortile sia sottoposto all’esame per l’individuazione dei virus dell’influenza A prima della macellazione. Se il risultato dell’esame è negativo, la macellazione può avvenire anche al di fuori della zona intermedia.
6 Eingefügt durch Ziff. I der V des BLV vom 8. Febr. 2023, in Kraft vom 9. Febr. bis zum 8. März 2023 (AS 2023 58).
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