Le uova di trasformazione importate ADC devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 14 della legge del 18 marzo 200511 sulle dogane e degli articoli 50 e seguenti dell’ordinanza del 1° novembre 200612 sulle dogane.
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