1 L’UFAG esegue la presente ordinanza.
2 L’UFAG può incaricare le competenti autorità cantonali del controllo degli effettivi.
1 Das BLW vollzieht diese Verordnung.
2 Das BLW kann die zuständigen kantonalen Behörden mit der Kontrolle der Bestände beauftragen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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