1 La SECO verifica il rispetto delle condizioni e degli oneri per la prosecuzione dell’agevolazione fiscale, in particolare sulla base del rapporto annuale.
2 Se lo ritiene necessario ai fini di tale verifica, la SECO può richiedere ulteriori indicazioni e documenti, in particolare una copia dei contratti di lavoro.
3 Trascorsa la metà del periodo di agevolazione fiscale, la SECO informa per iscritto sulla prosecuzione o meno dell’agevolazione fiscale e fissa un termine per la presa di posizione da parte dell’impresa. La SECO informa nel contempo il Cantone che ha presentato la proposta, l’autorità cantonale cui compete la tassazione e l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
4 Dopo aver ricevuto l’informazione, l’impresa può chiedere alla SECO, entro il termine di cui al capoverso 3, una decisione impugnabile del DEFR.
1 Das SECO prüft die Einhaltung der Bedingungen und Auflagen für die Weiterführung der Steuererleichterung insbesondere auf der Grundlage des Jahresrapports.
2 Soweit es für diese Prüfung notwendig ist, kann das SECO weitere Angaben und Dokumente, insbesondere eine Kopie der Arbeitsverträge, verlangen.
3 Nach Ablauf der Hälfte der Dauer der Steuererleichterung informiert es schriftlich über deren Weiterführung oder deren Ende und setzt dem Unternehmen eine Frist zur Stellungnahme. Das SECO informiert gleichzeitig den antragstellenden Kanton, die für die Veranlagung zuständige kantonale Behörde sowie die Eidgenössische Steuerverwaltung.
4 Nach erfolgter Information kann das Unternehmen beim SECO innerhalb der nach Absatz 3 festgelegten Frist eine beschwerdefähige Verfügung des WBF verlangen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.