Uditi i Cantoni, il Consiglio federale emana disposizioni sui consultori.
Der Bundesrat erlässt nach Anhören der Kantone Bestimmungen über die Beratungsstellen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.