1 La DC e le rappresentanze hanno il diritto di trattare tutti i dati in EDAssist+ nel quadro dei loro diritti di accesso.
2 Per l’adempimento dei suoi compiti, il KMZ ha il diritto di trattare tutti i dati dei moduli hotline, helpline e protezione consolare nel quadro dei suoi diritti di accesso.
3 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di trattamento necessari per adempiere i propri compiti.
4 Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.
1 Die KD und die Vertretungen haben das Recht, alle Daten im EDAssist+ im Rahmen ihrer Zugriffsrechte zu bearbeiten.
2 Das KMZ hat zur Erfüllung seiner Aufgaben das Recht, alle Daten der Module Hotline, Helpline und Konsularschutz im Rahmen seiner Zugriffsrechte zu bearbeiten.
3 Die Einheit für Informatik des EDA verfügt über diejenigen Bearbeitungsrechte, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind.
4 Alle Bearbeitungsrechte werden im Abrufverfahren ausgeübt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.