Se più diritti di pegno sono fatti valere in tempo utile, secondo l’articolo 15 capoversi 1 a 4, i loro titolari hanno uguale diritto di essere soddisfatti sul pegno, qualunque sia la data del credito o la data alla quale il diritto di pegno è stato fatto valere.
Werden innert nützlicher Frist nach Artikel 15 Absätze 1–4 mehrere Pfandrechte geltend gemacht, so haben sie unter sich den gleichen Anspruch auf Befriedigung aus dem Pfandgegenstand, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des Entstehens der gesicherten Forderung oder der Geltendmachung des Pfandrechtes.
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