1 I Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti di diritto pubblico, possono fornire i loro contributi altrimenti che in forma di sussidi a fondo perduto. Le loro prestazioni potranno essere fornite, ad esempio, in forma di prestiti a interesse ridotto o in natura, a condizione che siano equivalenti a un contributo in contanti.
2 Tutti i terzi indicati nell’articolo 9, possono fornire prestazioni in natura in luogo e vece di prestazioni in contanti; esse devono essere indipendenti da quelle cui il committente del lavoro ha comunque diritto.
1 Kantons- und Gemeindeleistungen einschliesslich solcher anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften können auch in anderer Form als durch Beiträge à fonds perdu erbracht werden, so z. B. durch verbilligte Darlehen oder durch Naturalleistungen, soweit sie einem Barbeitrag gleichwertig sind.
2 Naturalleistungen an Stelle von Barbeiträgen können von allen in Artikel 9 aufgeführten Dritten aufgebracht werden; sie müssen zusätzlich über solche Leistungen hinaus gewährt werden, auf die der Bauherr ohnehin Anspruch hat.
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