La Confederazione può associare all’esecuzione della legge le organizzazioni mantello che si occupano di costruzione di abitazioni di pubblica utilità.
85 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420).
Der Bund kann für den Vollzug des Gesetzes Dachorganisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus beiziehen.
84 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. März 1998, in Kraft seit 1. Juli 1998 (AS 1998 1420).
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