1 L’ufficio di compensazione calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione annuale dei Cantoni per l’esercizio precedente.
2 Le quote a carico dei singoli Cantoni sono compensate con gli importi successivi versati a titolo di rimborso delle spese secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI. Questa compensazione ha luogo sul conto corrente del Cantone presso la Confederazione.
1 Die Ausgleichsstelle rechnet die jährliche Beteiligung der Kantone jeweils auf den 31. März des folgenden Jahres ab.
2 Die Anteile der einzelnen Kantone werden mit den nächstfolgenden Vergütungen nach Artikel 92 Absatz 7 AVIG verrechnet. Die Verrechnung findet über das Kontokorrent des Kantons bei der Eidgenossenschaft statt.
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