(art. 14 LAFam)
1 Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera a LAFam.
2 Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera c LAFam devono annunciarsi all’autorità competente del Cantone in cui intendono esercitare la loro attività.
(Art. 14 FamZG)
1 Eine Familienausgleichskasse eines einzelnen Arbeitgebers (Betriebskasse) darf nicht als Familienausgleichskasse nach Artikel 14 Buchstabe a FamZG anerkannt werden.
2 Familienausgleichskassen nach Artikel 14 Buchstabe c FamZG müssen sich bei der zuständigen Behörde des Kantons, in dem sie tätig sein wollen, anmelden.
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