(art. 19 LIPG)
1 Una volta ricevuto il formulario, la cassa di compensazione o il datore di lavoro paga senza indugio l’importo dovuto o lo compensa ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell’articolo 20 capoverso 2 LAVS16.
2 L’articolo 19 capoverso 2 LPGA può essere applicato anche nel caso in cui il servizio abbia luogo del tutto o in parte durante il tempo libero del lavoratore salariato o il datore di lavoro sia domiciliato all’estero.
3 Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale. Su richiesta possono essere pagate in contanti.
4 Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.
(Art. 19 EOG)
1 Nach Eingang des Anmeldeformulars zahlt die Ausgleichskasse oder der Arbeitgeber unverzüglich den entsprechenden Betrag aus oder verrechnet ihn nach Artikel 19 Absatz 2 ATSG oder Artikel 20 Absatz 2 AHVG18.
2 Artikel 19 Absatz 2 ATSG ist auch anwendbar, wenn der Dienst ganz oder teilweise in die Freizeit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers fällt oder der Arbeitgeber seinen Sitz im Ausland hat.
3 Die Entschädigungen werden auf ein Bank- oder Postkonto ausbezahlt. Auf Gesuch kann bar ausbezahlt werden.
4 Als Zahlungsnachweise gelten die kasseninternen Belege, Verrechnungsausweise der Postfinance oder Belastungsanzeigen der Bank.
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