Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

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Art. 91 Ventilazione

1 Prima di iniziare i lavori in sotterraneo, occorre redigere un piano di ventilazione.

2 Gli spazi in cui si lavora devono essere ventilati.

3 L’accesso agli spazi non ventilati è vietato.

4 In casi eccezionali, in cui non è possibile evitare l’accesso a spazi non ventilati, la qualità dell’aria deve essere controllata ininterrottamente mediante misurazioni.

5 La qualità dell’aria nelle gallerie passanti non ventilate artificialmente deve essere controllata ininterrottamente mediante misurazioni.

Art. 88 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

Für die Untertagarbeiten sind im Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept nach Artikel 4 namentlich die Massnahmen zur Umsetzung der Artikel 89–101 festzuhalten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.