Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

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Art. 73 Impiego di scale a rampa e a pioli

1 Per accedere a scavi generali, scavi e pozzi si devono impiegare attrezzature di lavoro sicure, specialmente scale a rampa. Queste devono essere interrotte da pianerottoli intermedi distanti al massimo 5 m in linea verticale.

2 Al posto delle scale a rampa si possono impiegare scale a pioli:

a.
per accedere agli scavi generali: fino a una profondità di 5 m, se per motivi tecnici non possono essere utilizzate scale a rampa;
b.
negli scavi e nei pozzi: fino a una profondità di 5 m.

Art. 70 Minimale Breite des Arbeitsraums in Baugruben

Die Breite des Arbeitsraums in Baugruben muss in jeder Bauphase mindestens 60 cm betragen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.