Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)
1 I lavoratori impiegati per eseguire lavori nelle canalizzazioni devono essere sorvegliati ininterrottamente da una persona che si trova all’esterno.
2 I lavori nelle canalizzazioni con una luce tra 600 mm e 800 mm vanno eseguiti con attrezzature di lavoro governabili dall’esterno della tubazione (manipolatori).
3 Laddove l’impiego di manipolatori non è possibile o adeguato, possono essere impiegati lavoratori alle seguenti condizioni:
4 I lavori nelle canalizzazioni con una luce inferiore a 600 mm possono essere eseguiti soltanto con manipolatori.
1 Von aussen dürfen Hochkamine nur über ortsfeste Leitern bestiegen werden. Sind keine ortsfesten Leitern vorhanden, so sind Transportmittel, die für Personen zugelassen sind, zu benützen.
2 Von innen dürfen Hochkamine nur über bestehende Steigeisen oder ähnliche Aufstiegseinrichtungen, die sich in einwandfreiem Zustand befinden, bestiegen werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.